CREDITO DI IMPOSTA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO e ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO AGRICOLTURA

CREDITO DI IMPOSTA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO e ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO AGRICOLTURA

2025

Territorio: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono accedere alle agevolazioni

  • le imprese nuove che intendono investire nel tessuto economico in zona ZES (Zone Economiche Speciali)

  • le imprese già esistenti che intendono avviare un nuovo progetto a fronte della predisposizione di un piano economico-finanziario di sviluppo in zona ZES 

  • le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche’ ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

ATTENZIONE: è stata introdotto lo strumento dell’autorizzazione unica, che concentra in un unico provvedimento tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta previsti dalla legislazione vigente in relazione alle opere da eseguire, alle attività da intraprendere o ai progetti da approvare nelle ZES. 

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono interventi finanziabili:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantante nel territorio

  • acquisto terreni

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento immobili strumentali gli investimenti.

Il credito d’imposta è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato

  • l’investimento minimo richiesto per accedere all’agevolazione è pari a euro 200 mila e l’importo massimo è pari a euro 100 milioni.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi.

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree oggetto di agevolazione per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 ed il 15 novembre 2025

SPESE AMMESSE 

I beni agevolabili (Impianti, Macchinari, Attrezzature, Immobili) devono riguardare gli attivi fissi materiali e immateriali – acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria – e non possono prevedere casi di sostituzione, né acquisto di componenti di impianti già esistenti.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 

L’intensità del credito varia a seconda della dimensione di impresa e della regione di appartenenza:

PER LE PICCOLE IMPRESE (fino a 50 mln di investimento)

  • BASILICATA, MOLISE, SARDEGNA: 50%

  • SARDEGNA (Area transizione giusta SULCIS INGLESIENTE): 60%

  • CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, E SICILIA: 60%

  • PUGLIA (Area transizione giusta TARANTO): 70%

  • ABRUZZO (zona assistite e ZLS): 35%

PER LE MEDIE IMPRESE (fino a 50 mln di investimento)

  • BASILICATA, MOLISE, SARDEGNA: 40%

  • SARDEGNA (Area transizione giusta SULCIS INGLESIENTE): 50%

  • CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, E SICILIA: 50%

  • PUGLIA (Area transizione giusta TARANTO): 60%

  • ABRUZZO (zona assistite e ZLS): 25%

PER LE GRANDI IMPRESE (fino a 50 mln di investimento)

  • BASILICATA, MOLISE, SARDEGNA: 30%

  • SARDEGNA (Area transizione giusta SULCIS INGLESIENTE): 40%

  • CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, E SICILIA: 40%

  • PUGLIA (Area transizione giusta TARANTO): 50%

  • ABRUZZO (zona assistite e ZLS): 15%

Il credito d’imposta è rideterminato se:

      i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

      entro il quinto periodo successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi.

      Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree oggetto di agevolazione per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

Si fa, inoltre, presente che, superato il limite delle risorse a disposizione, l’ammontare massimo del credito sarà determinato proporzionalmente in base al numero dei crediti richiesti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per fruire del credito di imposta in zona ZES i soggetti beneficiari dovranno presentare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate nella quale saranno indicati i dati degli investimenti e la fruizione del credito. 

Tale comunicazione dovrà essere presentata mediante lo Sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.

Le stesse date valgono per il tax credit riservato al settore agricolo e della pesca e dell’acquacoltura.

Unica la modalità di trasmissione, diversi i software da utilizzare: “ZESUNICA2025” e “ZESUNICA AGRICOLA 2025”

Sarà poi disponibile una finestra per la presentazione delle rispettive comunicazioni integrative:

per il bonus Zes Mezzogiorno il periodo a disposizione va dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 

per il tax credit Zes agricoltura il periodo a disposizione va dal 20 novembre al 2 dicembre 2025 

UTILIZZO DEL CREDITO E COMPENSAZIONE 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare, già in fase di Domanda, da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Tenuto conto che nella Comunicazione vanno indicati anche gli investimenti da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa (fermo restando che il relativo credito è fruibile solo dopo la realizzazione dell’investimento), al fine di effettuare, anche in relazione a tali ultimi investimenti, i controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione del credito, 

Il credito, mai utilizzabile prima della realizzazione dell’investimento, è compensabile:

a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione ADE

b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento ADE, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b).

È in ogni caso inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica.

CUMULABILITA’

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Per maggiori informazioni

Per presentare la domanda: 

Scheda di sintesi_ZES_2025 – Glocal.pdf



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