Bando della Camera di Commercio di Verona
Territorio: Verona e provincia
OBIETTIVI
La Camera di Commercio di Verona con il presente bando intende promuovere e qualificare la sicurezza sui luoghi di lavoro incentivando le imprese del territorio Veronese.
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari ad € 700.000,00, di cui € 150.000,00 saranno destinati, prioritariamente, a favorire gli investimenti per l’acquisto di DAE (defibrillatori Automatici Esterni).
SOGGETTI AMMISSIBILI
Per partecipare al bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve MPMI) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
avere sede legale e/o unità locali in provincia di Verona;
essere attive;
essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definita dall’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;
non trovarsi in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno risultare in regola con il diritto annuale.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il costo minimo complessivo degli investimenti deve essere di almeno € 500,00 (esclusa Iva e altri oneri di legge). Non saranno concessi contributi per investimenti di costo complessivo inferiore. L’impresa potrà ottenere un contributo di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute fino al valore massimo di contributo totale pari a € 5.000,00. Qualora l’impresa richiedente risulti iscritta nell’Elenco del “Rating di Legalità” verrà, altresì, riconosciuta, indipendentemente dal numero degli studenti ospitati, una premialità pari a € 100,00.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Con il presente Regolamento si intende finanziare, le iniziative progettate/realizzate dalle imprese in tema di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nello specifico si intende:
1) attività di primo adeguamento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (che possono riguardare imprese che iniziano l’attività economica o che per la prima volta esercitano l’attività economica a mezzo di almeno un lavoratore, sia esso socio lavoratore o dipendente con qualsiasi forma contrattuale) e, quindi, la prima stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) obbligatorio;
2) attività di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che sono realizzate a causa di significative modifiche intervenute nell’organizzazione, tali da implicare una modifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): ad esempio modifiche intervenute nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, nell’introduzione di nuovi macchinari, nell’attribuzione di nuove mansioni, nelle scadenze periodiche relative ad alcuni rischi specifici (rumori, vibrazioni, stress correlato).
Sono ammissibili:
costi sostenuti per l’acquisto di DAE (defibrillatori Automatici Esterni, operanti in modalità semi-automatica o completamente automatica) e per la relativa formazione effettuata da soggetti accreditati sulla base delle vigenti disposizioni normative;
costi per la formazione del personale in presenza in materia di sicurezza e primo soccorso sui luoghi di lavoro previsti dal Documento Valutazione dei Rischi (DVR) o dal Piano della sicurezza e coordinamento (PSC) vigente in azienda (se previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente). Dovrà essere prevista la partecipazione ai suddetti corsi del RLST;
costo per la consulenza della prima stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o per l’aggiornamento dovuto alle significative variazioni intervenute nell’organizzazione aziendale (ad es. introduzione di nuovi processi, macchinari, nuova organizzazione del personale e aggiornamento delle mansioni);
costi sostenuti per la manutenzione e i controlli periodici dei macchinari e degli impianti previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
costi sostenuti per l’acquisto dell’attrezzatura antincendio e primo soccorso (solo se conseguenti a una modifica del DVR ovvero a variazioni intervenute nell’organizzazione aziendale);
costi per la realizzazione di nuove misure preventive e protettive da realizzarsi come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Per quanto riguarda le forniture:
la consulenza per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e/o del Piano della sicurezza e coordinamento (PSC) e la formazione al personale in materia di sicurezza sul lavoro devono essere erogate da società e professionisti del settore in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;
le forniture di attrezzature infortunistiche, antincendio e di primo soccorso devono essere fatturate da fornitori specializzati, corredate da tutta la documentazione certificativa che la normativa vigente in materia prevede;
il possesso dei requisiti per la fornitura del servizio di consulenza e di formazione di cui sopra sarà oggetto di apposita certificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante della società o dal professionista fornitore. Il contenuto della dichiarazione potrà essere oggetto di verifica in fase istruttoria da parte dell’ente, attraverso la richiesta di esibizione dei documenti (contratti, incarichi, fatture) a comprova delle dichiarazioni rese. Si procederà all’esclusione in caso di dichiarazioni non comprovate.
Potranno essere ammesse solo le spese fatturate a partire dal 01 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione (entro quindi il 3 Giugno 2025).
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributo devono essere trasmesse dalle ore 9:00 del 23 settembre 2024 alle ore 16:00 del 3 ottobre 2024.
L’ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:
1) acquisto di DAE (defibrillatori Automatici Esterni, operanti in modalità semiautomatica o completamente automatica) e relativa formazione effettuata da soggetti accreditati sulla base delle vigenti disposizioni normative fino al raggiungimento dello stanziamento riservato pari a € 150.000,00 di cui all’art. 2, comma 1, del presente Regolamento;
2) ammontare crescente dell’investimento di cui al punto 1;
3) ammontare crescente dell’investimento ammesso a contribuzione.
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