Credito d’Imposta investimenti in beni strumentali nuovi

Agevolazione 4.0 prorogata al 2025.

Percentuali ridotte dal 2023.

Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2022 proroga al 2025 l’agevolazione 4.0, ma a partire dal 2023 le percentuali si ridurranno sensibilmente.

Nessuna proroga invece per il credito di imposta sugli investimenti ordinari a partire dal 2023.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0.

In particolare la proroga riguarda gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 2025.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Nessuna proroga invece per il credito di imposta sugli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari: non inclusi negli allegati A beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e B beni immateriali annessi alla legge n. 232/2016, a partire dal 2023.

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese sane residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi ai lavoratori.

Spese ammissibili

Il credito d’imposta trova applicazione agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi:

  • materiali e immateriali ordinari: non inclusi negli allegati A beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e B beni immateriali annessi alla legge n. 232/2016 ammessi fino al 31 dicembre 2022;

  • materiali Industria 4.0 ricompresi nell’allegato A il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti devono necessariamente possedere cinque caratteristiche obbligatorie nonché almeno due su tre delle ulteriori caratteristiche previste dalla normativa:

    1. Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

    2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

    3. Integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;

    4. Interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva;

    5. Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro;

      • Inoltre devono essere dotati di almeno 2 tra le seguenti 3 proprietà:

        1. Sistemi di tele-manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

        2. Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

        3. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

  • immateriali 4.0: beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (come integrato dalla legge di bilancio 2018), cioè quelli immateriali – come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”)

Chiarimenti AdE

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/E/2021, ha confermato che l’interconnessione può intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e l’agevolazione non viene meno purché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permangano per tutto il periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta in oggetto.

Nella circolare in oggetto viene inoltre chiarito che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria anche in beni 4.0, il credito d’imposta viene determinato considerando il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e non il prezzo di riscatto.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

  • i veicoli

  • i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

  • fabbricati e costruzioni

  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016

  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il Bonus

Il bonus:

  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap

  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir)

  • non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo)

  • deve essere comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise

  • se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’annualità in cui si verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La proroga e credito d’imposta

La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.

Per l’anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente:

  • Credito d’imposta investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)

    • Beni materiali e immateriali ordinari: non inclusi negli allegati A e B (es.: mobili, arredi, macchinari e software non 4.0)

      • 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (beni materiali) ovvero a 1 milione di euro (beni immateriali),

    • Beni materiali Industria 4.0 ricompresi nell’allegato A

      • 40% fino a 2,5 milioni

      • 20% tra 2,5 milioni e 10 milioni

      • 10% oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni

    • Beni immateriali 4.0: beni ricompresi nell’allegato B

      • 50% fino a 1 milione di euro

  • Credito d’imposta investimenti effettuati dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 (o entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l’ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)

    • Beni materiali Industria 4.0 ricompresi nell’allegato A

      • 20% fino a 2,5 milioni

      • 10% tra 2,5 milioni e 10 milioni

      • 5% oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni

    • Beni immateriali 4.0: beni ricompresi nell’allegato B

      • 20% fino a 1 milione di euro

  • Credito d’imposta investimenti effettuati dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (o entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 l’ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)

    • Beni materiali Industria 4.0 ricompresi nell’allegato A

      • 20% fino a 2,5 milioni

      • 10% tra 2,5 milioni e 10 milioni

      • 5% oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni

    • Beni immateriali 4.0: beni ricompresi nell’allegato B

      • 15% fino a 1 milione di euro

  • Credito d’imposta investimenti effettuati dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)

    • Beni materiali Industria 4.0 ricompresi nell’allegato A

      • 20% fino a 2,5 milioni

      • 10% tra 2,5 milioni e 10 milioni

      • 5% oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni

    • Beni immateriali 4.0: beni ricompresi nell’allegato B

      • 10% fino a 1 milione di euro

Chi fruisce del credito d’imposta e non vuole subirne la revoca deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative

  • per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, basta una dichiarazione resa dal legale rappresentante).

Il credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L’agenzia dell’Entrate con la circolare n. 9/E/2021 punto 6 evidenzia che:

  • occorre individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se tali costi non sono sopportati dal contribuente per effetto dei contributi erogati a suo favore.

  • occorre, quindi, calcolare il credito di imposta teoricamente spettante e sommarlo a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.

L’importo ottenuto non deve superare il costo sostenuto cioè l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale ci si intende avvalere del credito di imposta.

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