Il decreto-legge n. 39, detto “salva-conti”, approvato il 26 marzo e pubblicato il 29 marzo, mira a una stretta regolamentazione dei crediti d’imposta per un maggiore controllo delle uscite finanziarie dello Stato.

Il decreto-legge n. 39, detto “salva-conti“, approvato il 26 marzo e pubblicato il 29 marzo, mira a una stretta regolamentazione dei crediti d’imposta per un maggiore controllo delle uscite finanziarie dello Stato. 

Originariamente focalizzato sulla revisione del Superbonus, con l’intento di limitarne la cessione del credito, il decreto amplia il suo ambito ad altri incentivi fiscali, inclusi quelli del piano Transizione 4.0, attivo fino al 2025, oltre ai crediti per ricerca, sviluppo, innovazione, e l’ACE, per cui si permette una sola cessione del credito. Questa iniziativa evidenzia l’impegno del Governo nel monitorare e ridurre la spesa pubblica attraverso una gestione più rigorosa delle agevolazioni fiscali.

Tale Decreto introduce l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva (ex ante) dei crediti che le aziende prevedono di richiedere:

  • sia in riferimento a nuovi investimenti

  • Sia in riferimento a investimenti già avviati.

Qualora non venga fornita la comunicazione preventiva richiesta, le aziende non potranno accedere ai crediti d’imposta. L’introduzione di questa disposizione ha l’obiettivo di migliorare la sorveglianza e la chiarezza nell’applicazione delle agevolazioni fiscali, facilitando per le autorità la comprensione e la gestione tempestiva degli oneri finanziari associati al piano Transizione 4.0.

Concretamente, da ora in poi sarà obbligatorio inviare per via telematica le informazioni riguardanti:

  • l’importo totale degli investimenti

  • come si prevede di distribuire il credito d’imposta nei vari anni

  • come si intende fruirne dalla data di attuazione del decreto-legge.

La norma modifica anche l’approccio alla comunicazione post-evento (ex post), che ora serve come conferma definitiva e aggiornamento della comunicazione preventiva (ex ante) e diventa un requisito indispensabile per l’accesso al credito.

Con un Decreto Direttoriale di prossima emanazione saranno rese pubbliche le modalità e le tempistiche di queste nuove comunicazioni.

Problematiche

La nuova procedura di comunicazione:

  • prevede l’obbligo della comunicazione “ex antedalla data di pubblicazione del Decreto Legge

  • prevede la comunicazione “ex post” la quale, includendo dettagli sulla fruizione del credito, ha effetto retroattivo sugli investimenti del 2024

  • prevede che per gli investimenti già iniziati nel 2023, la comunicazione “ex post” sia mandatoria per accedere al credito.

Orbene, il comma 3 si riferisce agli investimenti del 2023 usando il termine “relativi al 2023”, mai utilizzato dal legislatore e diversamente interpretabile; tuttavia, l’inclusione del comma 1057-bis suggerisce che il nuovo requisito si applica solamente agli investimenti beneficiati dalle aliquote del 20%/10%/5%, escludendo quindi quelli realizzati nel 2023 ma con prenotazioni anteriori (comma 1057).

Probabilmente, a causa di un errore, avendo il comma 3 fatto riferimento ai commi “da 1057-bis a 1058-ter, e quindi ricomprendendo anche i commi 1058 e 1058-bis novellati dalla legge 234/2021, nel caso dei beni immateriali cui all’allegato B, sarebbero interessati anche gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020.

Ultimamente, l’obbligo di notificare preventivamente si estende anche ai crediti d’imposta legati agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, nonché nel design e nella creazione estetica, come delineato nell’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160. Questa disposizione comprende anche le iniziative di innovazione tecnologica che perseguono obiettivi di digitalizzazione 4.0 e di transizione ecologica, specificati nei commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dello stesso articolo della legge n. 160 del 2019.

Infine, si presenta poi un’ulteriore complicazione significativa: le aziende che hanno realizzato investimenti nel periodo intercorrente tra il 30 marzo, data di entrata in vigore del DL39, e la futura disponibilità del decreto direttoriale, del modello di comunicazione e della piattaforma per l’invio di tale comunicazione, si trovano in una situazione difficile. In che modo possono soddisfare l’obbligo di una comunicazione preventiva se gli investimenti sono già stati effettuati? Questa situazione crea un notevole disordine.

Di male in peggio: blocco compensazioni su investimenti 2022 (Risoluzione n° 19/E del 12 Aprile 2024)

La Risoluzione n. 19/E, emessa dall’Agenzia delle Entrate il 12 aprile 2024, ha temporaneamente interrotto la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta per gli investimenti “Transizione 4.0” in compensazione tramite il modello F24 anche per gli investimenti antecedenti al 2023, a seguito delle disposizioni dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 39/2024.

Nello specifico, la compensazione dei crediti d’imposta relativi alla Transizione 4.0 è stata sospesa nei casi seguenti:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando questi sono associati agli anni di riferimento 2023 o 2024.

  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando questi sono associati all’anno di riferimento 2024.

È importante ricordare che, come specificato nell’articolo 6, le aziende sono obbligate a presentare una comunicazione preventiva attraverso un sistema telematico, dettagliando l’importo totale degli investimenti previsti a partire dalla data di efficacia del decreto-legge. Questa comunicazione deve anche includere una stima della distribuzione annuale del credito d’imposta e il suo utilizzo previsto.

Queste comunicazioni devono essere realizzate conformemente al modello stabilito dal decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, che è stato successivamente modificato da un decreto direttoriale del MIMIT per aggiornare contenuti, modalità e scadenze per l’invio delle informazioni.

Pertanto, la sospensione della possibilità di compensare questi crediti è stata implementata dall’Agenzia delle Entrate in attesa che il MIMIT emetta il nuovo decreto direttoriale.

Le critiche a questa politica sono evidenti, specialmente perché l’interruzione sembra ingiusta per quelle aziende che hanno realizzato investimenti conformi prima del 2023 e che ora trovano ostacoli nell’utilizzo dei crediti accumulati a causa dell’applicazione retroattiva delle nuove norme, aggravata dall’assenza degli strumenti amministrativi necessari.

In sintesi, la restrizione imposta dal DL 39/2024 ha complicato significativamente la pianificazione finanziaria delle imprese, introducendo la necessità di una comunicazione preventiva non supportata da strumenti adeguati e allargando il blocco a crediti di anni precedenti. Questo solleva questioni di equità e praticità nell’applicazione della legge, sottolineando l’urgente bisogno di una revisione normativa per risolvere queste difficoltà procedurali e permettere alle imprese di continuare a investire in innovazione senza incontrare ostacoli burocratici non giustificati.

Ma non è finita qui

In data 16 Aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate, attraverso una FAQ, fa ancora più confusione.

Entriamo nel merito: il codice tributo 6936, sebbene sia stato sospeso per il biennio 2023-2024 come stabilito dalla risoluzione numero 19 del 12 aprile, può ancora essere applicato per compensare crediti d’imposta relativi a investimenti in beni strumentali nuovi realizzati negli anni antecedenti e collegati tardivamente. Questa pratica è consentita in base all’articolo 6 del Decreto Legge numero 39/2024, noto come “Investimenti Transizione 4.0”.  

E’ necessario pertanto specificare l’anno di inizio degli investimenti, senza tenere conto dell’anno di completamento.

Dettagliatamente, la risoluzione citata introduce una sospensione temporanea dell’uso di questi crediti per gli anni menzionati, in attesa della pubblicazione di un decreto che chiarirà le procedure e i tempi per una comunicazione anticipata richiesta per beneficiare di tali incentivi.

Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tramite una FAQ sul proprio sito che il codice tributo 6936 è ancora valido per i crediti derivanti da investimenti non direttamente interessati dalla sospensione, come specificato nell’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge numero 178/2020 qualora l’interconnessione sia avvenuta negli anni 2023 o 2024 ed è dunque possibile continuare a compensare senza alcuna preventiva comunicazione

Per poterlo fare, occorre indicare nel modello F24 non l’anno di interconnessione, ma quello in cui è «iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale».

Tali commi si riferiscono agli investimenti effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Se l’interconnessione del bene strumentale avviene nei suddetti anni sospesi 2023 o 2024, è possibile compensare il credito segnalando l’anno di inizio dell’investimento nel modello F24, indipendentemente dall’anno di conclusione o di collegamento del bene. Per esempio, per un credito accumulato da un investimento iniziato nel 2022 e completato nel 2023, si dovrà indicare “2022” come anno di riferimento nel modello F24.

Pertanto: qualora l’investimento sia iniziato nel 2022 ma completato dopo il 30 novembre 2023, si ricade nel comma 1057-bis e scatta la sospensione del credito compensabile.

Beh, a questo punto però sembra proprio che che ci troviamo di fronte a un piccolo giallo burocratico. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E, datata 13 gennaio 2021, sostiene che il campo “anno di riferimento” debba essere compilato con l’anno in cui i beni sono entrati in funzione o si sono interconnessi”.

Ora, la suddetta FAQ più recente, butta lì un’interpretazione diversa, indicando che l’anno di riferimento dovrebbe essere l’anno in cui è stato avviato l’investimento, ignorando quando questo è entrato effettivamente in funzione o è stato interconnesso.

Ci troviamo quindi di fronte a un interrogativo: quale delle due fonti prevale? La circolare più formale o la FAQ più recente e forse più pratica? È un dilemma interessante che lascia spazio a diverse interpretazioni.

Dato che si tratta di una FAQ e non di una Circolare o Risoluzione, e considerando le contraddizioni con le linee guida preesistenti sulla compilazione del modello F24, suggeriamo di interrompere le compensazioni fino a quando non si disporrà di un quadro definitivo e chiaro.

Siamo consapevoli delle difficoltà e dei ritardi che l’assenza di disposizioni attuative può causare, ma è importante ricordare che il credito non utilizzato non andrà perso.

Durante il Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddivisione del credito d’imposta maturato in quote annuali è mirata a stabilire un limite annuo all’uso del credito stesso, non a imporre l’obbligo di consumare l’intera quota annuale o a definire un termine ultimo per il suo utilizzo. Di conseguenza, qualora non si utilizzasse la quota annuale o una parte di essa, l’importo residuo può essere portato avanti nelle dichiarazioni fiscali dei periodi successivi, senza limitazioni temporali. Questo ammontare sarà utilizzabile già dall’anno successivo, seguendo le procedure standard di utilizzo del credito, e si aggiungerà alla quota utilizzabile a partire dallo stesso anno.

Da ultimo, il Ministro dell’Industria e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo in question time alla Camera in data 17 Aprile, interviene con il seguente comunicato: “”Posso in questa sede tranquillizzare gli imprenditori: il decreto direttoriale del Mimit sulle comunicazioni preventive relative agli investimenti di Transizione 4.0, sarà emanato la prossima settimana e detterà anche le regole per adempiere l’obbligo di legge anche nelle more dell’apertura di una piattaforma informatica creata ad hoc per la gestione delle comunicazioni sulla quale cui siamo già al lavoro. Questo determinerà la ripresa delle compensazione tramite F24 per gli investimenti effettuati nel 2023 e 2024”, ha detto Urso, evidenziando che “la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile ha destato un comprensibile allarme poiché ha sospeso le compensazioni per gli investimenti del 2023 e 2024 nelle nelle more dell’emanazione di un decreto direttoriale del Mimit che dovrà determinare il contenuto le modalità e il termine dell’invio delle comunicazioni”. Per gli investimenti effettuati negli anni precedenti al 2023, “la giusta preoccupazione degli interroganti è stata affrontata e risolta da una FAQ pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate, che ha chiarito che per gli investimenti entro il 2022 non vige l’obbligo di comunicazione preventiva ed è possibile usare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e l’anno di avvio dell’investimento”, ha detto Urso. “Spero che questi chiarimenti e l’impegno del ministero ad attuare subito il decreto ministeriale – ha aggiunto – possa servire a tranquillizzare le imprese e consentire loro di programmare al meglio i loro investimenti anche sulla base nuovo piano Transizione 5.0”. (ANSA. 2024-04-17 T15:21:00+02:00)

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