CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Obbiettivo:

Attività di formazione dirette ad acquisire e consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Industria 4.0, applicate in specifici ambiti formativi (costi sostenuti nel 2020).

Beneficiari:

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Forma ed entità dell’agevolazione:

Per il 2020 il credito d’imposta è rimodulato in rapporto alla dimensione dell’azienda:

  • del 50% per le piccole imprese, con spesa massima annuale di 300mila euro;
  • del 40% nei confronti delle medie aziende con lo stesso limite annuale di 250mila euro;
  • del 30% nel limite massimo di spese annuali di 250mila euro per le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

Spese ammissibili:

Sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, quali:
big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicati negli ambiti di cui all’allegato 1 della legge di Bilancio per il 2018.

Ammissibilità:

  • Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
  • Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 e agli Istituti Tecnici Superiori.
  • I costi formativi devono essere certificati dal soggetto incaricato a revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, nel rispetto dei principi di indipendenza. Solo le imprese non soggette a revisione e prive di un collegio sindacale hanno possibilità di computare ai fini del calcolo del beneficio, entro il limite massimo di 5.000 euro, anche le spese sostenute e documentate per tale attività di certificazione contabile.

Ambiti di applicazione:

Per le attività di formazione che possono usufruire del credito d’imposta, gli ambiti di applicazione sono:

  • vendita e marketing
  • tecniche e tecnologie di produzione
  • informatica

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria o periodica organizzate dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Termini e modalità di richiesta del Credito:

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese e quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il bonus non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. All’utilizzo in compensazione dello stesso non si applicano il limite di euro 250.000,00 annui di cui alla legge n. 244/2007 e quello generale di euro 700.000,00.

Per l’attuazione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2021.



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