– 12/06/2024 –

– 12/06/2024 – 

Obiettivi 

È stato svelato il tanto atteso decreto attuativo del piano Transizione 5.0, che fornisce dettagli su come accedere all’incentivo. 

Il decreto copre varie aree, dalle definizioni di struttura produttiva e dei processi coinvolti, alla mitigazione delle esclusioni per il principio DNSH. Include inoltre la definizione dello scenario controfattuale e i limiti di spesa per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo. È stato anche aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati alla certificazione. A breve saranno disponibili le linee guida e verrà aperta la piattaforma del GSE.

Dopo un’attesa di circa 100 giorni, il Governo è pronto a introdurre il decreto attuativo del piano Transizione 5.0. Abbiamo avuto l’opportunità di esaminare la bozza inviata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e siamo in grado di anticiparvi alcune delle novità più significative che saranno incluse nella normativa. Tuttavia, non possiamo pubblicare il testo integrale del decreto, anche perchè non è ancora definitivo e potrebbe subire ulteriori modifiche. Nonostante ciò, il documento, con i suoi 23 articoli e 3 allegati, offre risposte a molte delle domande che sono emerse finora.

La prossima uscita del decreto costituirà un passaggio cruciale per l’applicazione della norma, anche se non sarà l’ultimo. Potrebbe infatti chiudersi a luglio tutto l’iter di attuazione del Piano Transizione 5.0: bisognerà infatti attendere il rilascio imminente di una circolare che includerà le linee guida, con l’obiettivo di chiarire gli ultimi punti ancora incerti della regolamentazione. Successivamente, un altro decreto renderà operativa la piattaforma del GSE. Contrariamente a quanto si prevedeva, la trasmissione del decreto attuativo da parte del MIMIT al MEF sblocca un passaggio importante, ma non l’ultimo di un percorso complesso che sta mettendo in difficoltà imprese potenzialmente beneficiarie, consulenti e fornitori.

Ecco i principali passaggi 

Aziende di Nuova Costituzione

Le prime novità interessanti emergono già nelle definizioni, a partire da quella di azienda di nuova costituzione. Come noto, per valutare il risparmio energetico ottenuto, queste aziende possono riferirsi a uno scenario controfattuale anziché ai consumi dell’anno precedente. La definizione di azienda di nuova costituzione comprende:

  • imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione

Quindi, non si tratta solo di nuove imprese, ma anche di quelle che hanno radicalmente cambiato prodotti e servizi negli ultimi sei mesi.

Struttura Produttiva e Processo Interessato

I risparmi devono essere calcolati con aliquote diverse, a seconda che si riferiscano alla “struttura produttiva” o solo al “processo interessato” dall’investimento.
La struttura produttiva è definita come sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Il processo produttivo, invece, è l’insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).
In quest’ultimo caso, le aziende hanno un margine di manovra per stabilire quali aspetti del processo produttivo rientrano nel calcolo dei risparmi.

Date Importanti

Il piano sarà operativo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. Il decreto attuativo specifica chiaramente che  per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Data di Inizio: per i progetti del 2024, è fondamentale che la data di effettuazione dell’ordine sia successiva al 1 gennaio 2024.

Conclusione degli Investimenti: sono previste alcune distinzioni:

  • Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali (beni trainanti): si applicano le regole dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

  • Investimenti in rinnovabili (investimento trainato): la data rilevante è quella di fine lavori dei beni.

  • Investimenti in formazione (anch’esso investimento trainato): la data rilevante è quella di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.

Scadenza Comunicazioni: la comunicazione finale dovrà essere inviata entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Gestione delle Pratiche

Una delle principali novità introdotte dal decreto è che ogni impresa potrà gestire una sola pratica alla volta. Se un progetto di innovazione coinvolge più processi, sarà necessario considerare l’intera struttura produttiva come riferimento.

Una nuova pratica potrà essere avviata solo dopo che quella precedente sarà stata chiusa. La chiusura può avvenire con la comunicazione finale e l’approvazione del GSE, oppure in caso di rinuncia o decadenza della pratica. 

Plafond Annuale

Secondo la bozza del decreto attuativo, il limite dei 50 milioni è da considerarsi annuale. Per permettere alle imprese di sfruttare al meglio il doppio plafond previsto per il biennio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha proposto che le pratiche che si concluderanno entro il 30 aprile 2025 possano essere considerate chiuse al 31 dicembre 2024. Questo sarà possibile a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stato versato un acconto pari almeno al 50% dell’ammontare degli investimenti.
Va notato che su questo punto è ancora in corso un dialogo tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Esclusioni Ammorbidite per il DNSH 

Come previsto, il principio DNSH (Do No Significant Harm) vede un’applicazione meno rigida. Per le attività incluse nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS), sono previste due importanti eccezioni:

  1. Investimenti senza impatto diretto sui consumi energetici: sono ammissibili investimenti in quelle attività che “non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa”

  2. Investimenti con emissioni ridotte: le attività che rientrano nel piano di monitoraggio sono ammissibili “a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo  progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni”. Tuttavia, gli investimenti in impianti con un’intensità emissiva superiore all’80mo percentile non sono ammessi.

  3. Anche per quanto riguarda le esclusioni legate alla produzione di rifiuti speciali, esistono deroghe simili:

      • Sono accettati progetti di innovazione che non aumentano i rifiuti speciali pericolosi per unità di prodotto.

      • oppure sono ammissibili progetti realizzati in siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento.

Queste misure permettono una maggiore flessibilità nell’implementazione dei progetti di innovazione, bilanciando l’impatto ambientale con le esigenze produttive.

Calcolo del Risparmio Energetico

Il risparmio energetico viene calcolato confrontando la stima dei consumi energetici annuali ottenuti attraverso gli investimenti in nuovi beni materiali e immateriali, come indicato nell’articolo 6, con i consumi energetici registrati nell’esercizio pnrecedente all’inizio del progetto di innovazione. Questo confronto è effettuato in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.

Metodologia di Calcolo: la riduzione dei consumi energetici si riferisce al medesimo bene o servizio fornito, e viene normalizzata rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influenzano le prestazioni energetiche. Questo processo di normalizzazione si realizza attraverso l’individuazione di specifici indicatori di prestazione energetica della struttura produttiva o del processo interessato.

Progetti Multipli: nel caso in cui il progetto di innovazione coinvolga più di un processo produttivo, è necessario considerare i consumi energetici complessivi della struttura produttiva.

Dati Energetici Non Disponibili: se non sono disponibili dati energetici registrati per una misurazione diretta, i consumi energetici dell’esercizio precedente all’avvio del progetto di innovazione vengono stimati tramite un’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili. Questa stima permette di avere una base di confronto affidabile per calcolare il risparmio energetico ottenuto dagli investimenti. 

Scenario Controfattuale

Per le nuove imprese, che non hanno uno storico di riferimento, è necessario considerare uno scenario controfattuale. 

Secondo il decreto, l’impresa deve identificare “rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione”.

Identificazione dei Beni Alternativi: dopo aver identificato i tre beni di riferimento, che saranno quelli con i consumi energetici più elevati, si calcolerà la “media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento”.

Esempio di Calcolo: per esempio, in un processo che utilizza un macchinario, se le tre macchine alternative hanno consumi annui di 390, 400 e 410 MWh, la media sarà di 400 MWh. Se il macchinario scelto consuma 350 MWh, il risparmio sarà di 50 MWh, pari al 12,5%.

Processi Multipli: se il processo include più macchinari, il calcolo dovrà essere ripetuto per ogni macchinario, sommando poi i risparmi per ottenere il risparmio complessivo del processo.

Linee Guida: le prossime linee guida forniranno ulteriori esempi concreti e diverse casistiche per facilitare la comprensione e l’applicazione pratica di questi calcoli.

Le Rinnovabili

Il decreto fornisce chiarimenti sulle spese ammissibili per gli incentivi relativi alle energie rinnovabili. Oltre ai moduli fotovoltaici e ai sistemi di stoccaggio, già menzionati nel decreto legge, sono inclusi anche i servizi ausiliari e i trasformatori. Nello specifico, sono ammesse le seguenti spese:

  • Gruppi di generazione dell’energia elettrica

  • Servizi ausiliari di impianto

  • Trasformatori posizionati a monte dei punti di connessione della rete elettrica e i misuratori dell’energia elettrica necessari per la produzione di energia

  • Impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta

Dimensionamento degli Impianti: deve essere tale che la producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non superi del 5% il fabbisogno energetico della struttura produttiva, ossia non ecceda il 105% del fabbisogno stesso.

Scadenze e Conformità: un’importante novità è l’obbligo di collegare i beni alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Conversione delle Unità di Misura: nell’allegato 1 del decreto è fornita una tabella per la conversione delle unità di misura delle diverse fonti rinnovabili in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), facilitando così il calcolo e la rendicontazione dei consumi energetici.

Limiti

Il decreto attuativo stabilisce, in seguito a una modifica introdotta durante il processo di conversione in legge del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, i limiti economici per accedere agli incentivi per le rinnovabili destinate all’autoconsumo e per i sistemi di stoccaggio.

Sistemi di Stoccaggio: per i sistemi di stoccaggio, l’importo riconosciuto è di 900 € per kWh. Ad esempio, un sistema di stoccaggio da 100 kWh, pagato 100.000 euro, potrà essere considerato ai fini dell’incentivo solo per un valore di 90.000 euro.

Sistemi di Generazione: per quanto riguarda i sistemi di generazione, il decreto include una tabella che specifica i limiti economici in base al tipo di fonte rinnovabile e alla dimensione dell’impianto. Questa tabella permette di distinguere tra diverse tipologie di fonti energetiche rinnovabili e le loro rispettive taglie, assicurando che gli incentivi siano adeguatamente calibrati. 

Formazione

Il decreto attuativo stabilisce, in seguito a una modifica introdotta durante il processo di conversione in legge del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, i limiti economici per accedere agli incentivi per le rinnovabili destinate all’autoconsumo e per i sistemi di stoccaggio.

Sono stati definiti due elenchi di attività ammesse: uno per la formazione legata alla transizione ecologica e uno per quella relativa alla transizione digitale.

Requisiti dei Progetti Formativi: i progetti formativi devono avere una durata minima di 12 ore e includere obbligatoriamente almeno un modulo formativo di almeno 4 ore su uno dei seguenti argomenti:

  • Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale

  • Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia

  • Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico

  • Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili).

Inoltre, devono comprendere almeno un modulo formativo di almeno 4 ore su uno dei seguenti temi digitali:

  • Integrazione digitale dei processi aziendali

  • Cybersecurity

  • Business data analytics

  • Intelligenza artificiale e machine learning

Elenco Completo delle Competenze: l’elenco completo delle competenze su cui è possibile fare formazione include vari aspetti fondamentali per la transizione green e digitale, garantendo che i progetti formativi siano allineati con le esigenze attuali delle imprese:

  • Competenze per la Transizione Energetica dei Processi Produttivi:

    • Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale

    • Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia

    • Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico

    • Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio di energie da fonti rinnovabili)

    • Manutenzione degli impianti

    • Identificazione delle esigenze energetiche e gestione energetica delle strutture

    • Concetti introduttivi inerenti all’efficienza energetica, al risparmio energetico e alle energie rinnovabili

    • Esecuzione di simulazioni energetiche

    • Processi, modelli e sistemi impiantistici innovativi per l’efficientamento energetico degli impianti e dei siti produttivi

    • Progettazione di misure energetiche passive

    • Progettazione e installazione di impianti di autoproduzione di energie da fonti rinnovabili

    • Sostenibilità della gestione dell’energia e relazioni di cooperazione

  • Competenze per la Transizione Digitale dei Processi Produttivi:

    • Integrazione digitale dei processi aziendali

    • Cybersecurity

    • Business data analytics

    • Intelligenza artificiale e Machine learning

    • Robotica avanzata e collaborativa

    • Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)

    • Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)

    • Simulazione e sistemi cyber-fisici

    • Internet delle cose e delle macchine

    • Cloud e fog computing

    • Interfacce uomo-macchina

    • Blockchain

Spese Ammissibili: le spese ammissibili per i progetti di formazione includono diverse categorie:

  • Spese per i formatori, che possono essere:

    • Soggetti accreditati per la formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma dove si trova la sede legale o operativa dell’impresa

    • Università, sia pubbliche che private, ed enti pubblici di ricerca

    • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001

    • Soggetti con certificazione di qualità secondo la norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37

    • Competence Center

    • European Digital Innovation Hubs

    • ITS Academy negli ambiti green e digitale

  • Costi operativi relativi ai formatori e al personale dipendente, compresi titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione. Questi costi comprendono:

    • Spese di viaggio

    • Materiali e forniture direttamente connessi al progetto

    • Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota riferita all’uso esclusivo per il progetto di formazione, con l’esclusione delle spese di alloggio (eccetto le spese minime necessarie per personale con disabilità)

  • Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione

  • Le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Procedura per Ottenere il Credito di Imposta

Per accedere al credito d’imposta, l’azienda deve inviare una comunicazione preventiva al GSE all’inizio del progetto di innovazione. Questa comunicazione deve includere tutte le informazioni necessarie per identificare il beneficiario, il progetto (comprese le date di inizio e completamento), gli investimenti agevolabili e l’importo del credito d’imposta previsto, insieme alla certificazione iniziale.

Verifica e Prenotazione: il GSE verifica la correttezza dei dati e la completezza della documentazione entro cinque giorni, comunicando all’azienda l’importo del credito d’imposta prenotato, nei limiti delle risorse disponibili. Se i dati sono incompleti o errati, il GSE richiede integrazioni entro dieci giorni e, se queste sono idonee, conferma l’importo prenotato entro altri cinque giorni.

Gestione delle Risorse: se le risorse non sono immediatamente disponibili, la comunicazione preventiva viene considerata comunque trasmessa. Una volta disponibili le risorse, il GSE informa l’azienda, che deve confermare il contenuto della comunicazione entro dieci giorni. Successivamente, il GSE conferma l’importo del credito d’imposta prenotato entro cinque giorni dalla conferma.

Comunicazioni Periodiche: dopo la conferma della prenotazione del credito, l’azienda deve inviare comunicazioni periodiche sull’avanzamento del progetto: 

  • La prima comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della prenotazione del credito d’imposta e deve attestare il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni.

  • Una seconda comunicazione deve essere fatta entro il 31 dicembre 2024 per confermare il pagamento di almeno il 50% del costo di acquisizione, garantendo l’inclusione del progetto nel plafond del 2024, se completato entro il 30 aprile 2025.

Verifica e Conferma: il GSE verifica i dati e la documentazione entro cinque giorni dalla ricezione delle comunicazioni periodiche, confermando l’importo del credito d’imposta prenotato o, se necessario, riducendolo. In caso di errori o documentazione incompleta, il GSE richiede ulteriori integrazioni che devono essere fornite entro dieci giorni.

Completamento del Progetto: una volta completato il progetto, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’azienda deve inviare una comunicazione finale contenente tutte le informazioni necessarie per identificare il progetto completato, compresa la data di completamento effettivo, l’ammontare agevolabile degli investimenti e l’importo del credito d’imposta, insieme alle certificazioni aggiuntive.

Utilizzo del Credito d’Imposta: entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione finale, il GSE verifica i dati e comunica all’azienda l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può superare l’importo prenotato. In caso di errori o dati incompleti, il GSE richiede ulteriori integrazioni. Dopo ulteriori dieci giorni, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in una o più quote, fino al 31 dicembre 2025. L’importo non utilizzato entro tale data deve essere utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.

Condizioni per la Fruizione: la mancata trasmissione delle comunicazioni o delle integrazioni nei termini previsti impedisce la perfezione della procedura per la fruizione del credito d’imposta. Inoltre, la comunicazione preventiva può essere inviata solo per strutture produttive che non hanno altri progetti di innovazione in corso o che hanno già completato progetti precedenti con credito d’imposta già comunicato dal GSE, seguendo la regola di una pratica alla volta.

Comunicazione Ex Ante Valida anche per Transizione 4.0

Nel caso in cui un’azienda non riesca a completare il percorso per ottenere il credito d’imposta del piano Transizione 5.0, può orientarsi verso il piano Transizione 4.0 senza dover ripetere la comunicazione iniziale degli investimenti (ex ante) già presentata per Transizione 5.0. Il decreto attuativo specifica che: “Gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 19, comma 3, del presente decreto”.

Questa disposizione semplifica il passaggio da un piano all’altro, garantendo una maggiore flessibilità alle aziende nel caso in cui abbiano difficoltà a completare il progetto iniziale.

Ampliamento dell’Elenco dei Soggetti Abilitati alla Certificazione

Il decreto legge iniziale considerava abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche solo gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, e le Energy Service Company (ESCo), certificate secondo la norma UNI CEI 11352. Tuttavia, il decreto attuativo amplia questa lista includendo ulteriori categorie di soggetti.

Nuovi Soggetti Abilitati: sono ora inclusi gli organismi di valutazione della conformità accreditati secondo almeno uno dei seguenti standard nella loro versione vigente:

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17029;

  • UNI EN ISO 14065;

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;

Ingegneri Abilitati: inoltre, sono abilitati anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale, che possiedono uno dei seguenti diplomi di laurea:

  • L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;

  • L09 Lauree in Ingegneria Industriale;

  • LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;

  • LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;

  • LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;

  • LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;

  • LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;

  • LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;

  • LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;

  • LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;

  • LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.

Requisiti di Professionalità: tutti i soggetti abilitati devono possedere i requisiti di professionalità, indipendenza, imparzialità e onorabilità. Devono inoltre dichiarare di non essere in situazioni di conflitto di interesse e di non avere condanne penali.

Perizie per la Parte 4.0: per quanto riguarda le perizie relative ai beni “4.0”, è necessario attestare le caratteristiche tecniche dei beni per includerli negli elenchi degli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le modalità rimangono quelle già note: perizia o attestazione di conformità per valori superiori a 300.000 euro, oppure autodichiarazione del legale rappresentante per valori inferiori.

Il decreto specifica che il soggetto che redige la perizia per i beni “4.0” può anche essere lo stesso che segue la pratica relativa al progetto di innovazione, a patto che sia qualificato per entrambe le attività.

Controlli Anticipati dalla Comunicazione Ex Ante

Sono previste novità significative anche riguardo ai controlli. Il decreto attuativo chiarisce che il GSE sarà responsabile sia delle verifiche documentali sia dei controlli sul campo.

Piano di Controlli: il GSE effettuerà verifiche documentali e controlli in loco per ogni progetto di innovazione, iniziando già dalla trasmissione della comunicazione preventiva. Questo significa che i controlli non saranno limitati alla fase finale della procedura, ma potranno essere avviati subito dopo la prenotazione, per esempio per verificare il calcolo del risparmio energetico stimato.

Verifiche Preventive: queste misure permetteranno di effettuare controlli già nelle prime fasi del progetto, garantendo una maggiore trasparenza e correttezza fin dall’inizio del processo di richiesta del credito d’imposta. 

Periodo di Osservazione

Il decreto ribadisce le disposizioni del Decreto Legge 19 riguardo al “periodo di osservazione”. Secondo questa norma, le aziende non possono vendere i beni prima del 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di innovazione.

Obblighi di Risparmio Energetico: oltre a questa disposizione, il decreto specifica che lo stesso periodo di osservazione si applica agli obiettivi di risparmio energetico. Ciò significa che i ridotti consumi energetici devono essere mantenuti per cinque anni.

Sanzioni in Caso di Inadempienza: se questi requisiti non vengono rispettati, l’impresa dovrà restituire l’incentivo “entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi”. In caso di mancato pagamento, oltre alla restituzione dell’incentivo, saranno dovuti anche interessi e sanzioni. 

Per maggiori informazioni

Per informazioni in merito al Piano Transizione 5.0:



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