In prossimità dell’approvazione della nuova legge di bilancio per il 2025, l’attenzione si è concentrata soprattutto su alcuni emendamenti chiave, che mirano a ridefinire in modo sostanziale i piani Transizione 5.0 e Transizione 4.0.

In prossimità dell’approvazione della nuova legge di bilancio per il 2025, l’attenzione si è concentrata soprattutto su alcuni emendamenti chiave, che mirano a ridefinire in modo sostanziale i piani Transizione 5.0 e Transizione 4.0. 

Salvo colpi di scena finali le informazioni sotto riportate saranno con tutta probabilità quelle presenti nella legge di bilancio definitiva. 

Nei prossimi paragrafi sarà fornita una spiegazione semplificata delle novità in arrivo. 

1- Transizione 4.0:  stop ai software 

Il credito d’imposta per i beni immateriali (allegato B) si fermerà al 2024 (con estensione al 30/06/2025 nel caso di acconto del 20% ed ordine nel 2024), con un’aliquota pari al 15%

Trattando il primo punto, sostanzialmente, l’eliminazione dell’incentivo nel 2025 implica che chi prevede di acquistare software 4.0 nel 2025 deve obbligatoriamente pagare un acconto di almeno il 20% (con relativo ordine) entro il 31/12/2024, con successivo collaudo/installazione entro il 30/06/2025. 

2- Introduzione per il 2025 di un tetto di spesa, per i beni materiali, pari a 2,2 miliardi di euro

Per gli investimenti in beni materiali (allegato A) avviati e realizzati nel 2025 (e con consegna entro il 30/06/2026 per gli investimenti con ordine e acconto di almeno 20% entro il 31/12/2025) viene introdotto il limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.

Il plafond dovrebbe essere occupato in base alle comunicazioni Ex Post inviate (non basta la Ex Ante): il Ministero, ricevute le comunicazioni, trasmetterà all’Agenzia Delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e gli importi dei crediti, fino al raggiungimento di 2,2 miliardi di euro. 

Esaurito il plafond, non si potrà più accedere al credito d’imposta previsto.

Dal plafond citato sono però esclusi gli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della legge di bilancio (dovrebbe essere il 31/12/2024) in GU, viene emesso l’ordine e pagato un acconto pari ad almeno 20% dell’importo di investimento. Rispetto ai beni immateriali, per i beni materiali la consegna dovrebbe essere prevista entro il termine ultimo del 30/06/2026. 

Quindi per essere sicuri di ottenere il credito d’imposta per investimenti 4.0 in beni strumentali (materiali e immateriali) sarebbe necessario far emettere gli ordini e pagare gli acconti (pari ad almeno il 20%) entro il 31/12/2024. 

I consulenti di Glocal sono a disposizione per valutare ogni singola posizione

3 Risposta ad interpello 260/2024 dell’AdE: Si alla comunicazione ex ante tardiva

Alla luce del quadro normativo attuale, risulta che: ­  

  • per  gli  investimenti  realizzati  dal  1°  gennaio  2024  al  29  marzo  2024,  il  contribuente  è  tenuto  a  trasmettere  la  sola  comunicazione  di  completamento  degli  investimenti; ­ 

  • per investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ­legge n. 39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:

a)  alla  preventiva  comunicazione,  in  via  telematica,  del  loro  ammontare  complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile  sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE); 

b)  alla  trasmissione,  una  volta  completati  gli  investimenti,  di  un’altra  comunicazione  al  GSE,  per  aggiornare  le  informazioni  fornite  in  via preventiva (comunicazione ex post). 

Dalla risposta all’interpello emerge che tali disposizioni non dispongono che le comunicazioni citate siano sottoposte ad un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto al credito ­che sorge con la realizzazione degli investimenti ­ma solo la sua concreta ”fruizione”  in  compensazione.  La  trasmissione  della  comunicazione  preventiva  rappresenta,  dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono  propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti. 

Per fruire del credito in argomento, basta quindi presentare la comunicazione  preventiva,  senza la  necessità  di  ricorrere  all’istituto  della  remissione in  bonis  di  cui  all’articolo  2,  comma  1,  del  decreto­ legge  2  marzo  2012,  n.  16,  e,  successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo. 

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