SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al contributo:
– PMI regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca aventi una sede operativa in Italia: operanti in tutti i settori (incluse le aziende agricole e della pesca) e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
– le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia, le quali dovranno provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione.
Sono escluse le imprese:
– operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative;
– che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni e:
1. con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, gli investimenti devono perseguire tali obiettivi:
• aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
• aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
2. con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi:
• volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
• volti alla realizzazione dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per vendita all’asta/ripari di pesca;
• produttivi nel settore dell’acquacoltura;
• volti alla commercializzazione;
• volti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
3. con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 gli investimenti devono essere riconducibili:
• alla creazione di un nuovo stabilimento;
• all’ampliamento di uno stabilimento esistente;
• alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
• trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
• acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
b) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
c) l’operazione avviene a condizioni di mercato.
4. I relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un’unica unità produttiva.
SPESE AGEVOLABILI
Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali oggetto di investimenti, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
N.B. I beni oggetto di investimento, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, devono presentare un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Nel rispetto del principio dell’autonomia funzionale e al fine di evitare comportamenti elusivi, è vietato frazionare l’investimento su più domande.
Non sono ammissibili ad agevolazioni le spese:
• riferite ad un singolo bene di costo unitario inferiore a 516,46 € al netto dell’IVA;
• per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito
dell’autonomia funzionale;
• relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”;
• per scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
• per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
• per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
• relative a commesse interne;
• relative a beni usati o rigenerati;
• per materiali di consumo;
• di funzionamento;
• relative a imposte e tasse;
• relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
• relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
• per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere.
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stesso (lo Stato garantisce per l’impresa). Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell’attivo patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno 3 anni. Con riferimento alla stessa domanda, gli investimenti dichiarati dalla PMI come investimenti 4.0 e investimenti Green, se non rientranti negli elenchi di cui all’Allegato 6/A e all’Allegato 6/B e all/Allegato 6/C, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono, in tale caso, essere ammessi come investimenti ordinari. Gli investimenti green sono relativi a beni a basso impatto ambientale.
N.B. Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.
L’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:
a) 2,75% per gli investimenti ordinari;
b) 3,575% per gli investimenti 4.0;
c) 3,575% per gli investimenti green.
Per le domande di agevolazione presentate a decorrere dal 01/01/2022, con finanziamenti/leasing di importo superiore a € 200.000, il contributo verrà erogato in 6 quote annuali. Sotto a tale soglia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy o erogherà tutto il contributo in un’unica soluzione.
L’agevolazione è cumulabile con il credito d’imposta beni strumentali (per maggiori informazioni vedi sito):
• del 20% per i beni strumentali materiali Industria 4.0 tecnologicamente avanzati (ex iper ammortamento) per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per la quota che supera i 10 milioni di euro e che arriva sino a 20 milioni di euro il credito è al 5%;
• del 15% del costo per i beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1.000.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Le imprese possono presentare la domanda di agevolazione, fino ad esaurimento fondi.
Per maggiori informazioni
0442 77 26 61